Elenco articoli:
- Articolo 1 - Denominazione e ambiti di rappresentanza
- Articolo 2 - Finalità
- Articolo 3 - Organizzazioni costituenti ed aderenti
- Articolo 4 - Adesione - decadenza e recesso
- Articolo 5 - Organi
- Articolo 6 - Durata e svolgimento delle cariche
- Articolo 7 - Consiglio generale: composizione e convocazione
- Articolo 8 - Consiglio generale: competenze
- Articolo 9 - Comitato direttivo: composizione
- Articolo 10 - Comitato direttivo: competenze
- Articolo 11 - Presidente
- Articolo 12 - Confturismo regionali e conferenza dei Presidenti
- Articolo 13 - Fondo di finanziamento e funzionamento
- Articolo 14 - Coordinatore nazionale
- Articolo 15 - Comitato dei direttori
- Articolo 16 - Disposizioni finali
- Articolo 17 - Norma transitoria
ART. 1
DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
- Confturismo è l'espressione unitaria delle Organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese operanti nel settore del Turismo ed è da esse promossa unitamente alla Confederazione Generale Italiana del Commercio del Turismo e dei Servizi e delle Piccole e Medie Imprese - Confcommercio - di cui accetta i principi statutari e le regole di comportamento.
- Confturismo non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici.
- Confturismo ha sede a Roma.
ART. 2
FINALITÀ
- Confturismo, nell'interesse generale, delle Organizzazioni rappresentative delle imprese del settore Turismo ed in coordinamento con la Confcommercio:
- promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici del settore del Turismo e ne valorizza l'immagine e la valenza qualitativa, rappresentandolo nella sua globalità nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi della Confcommercio e delle singole Organizzazioni nazionali del settore;
- favorisce le relazioni tra le Organizzazioni del Settore per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse fornendo, eventualmente, i necessari supporti di carattere tecnico ed operativo;
- partecipa, sentita la Confcommercio, ad enti, organi e commissioni, nazionali ed internazionali, nei quali la rappresentanza generale ed unitaria del settore del Turismo sia prevista, richiesta o consentita, provvedendo alla designazione dei propri rappresentanti;
- promuove ogni azione utile a favorire la crescita e lo sviluppo delle Organizzazioni di Confturismo valorizzando nel contempo tutte le componenti territoriali del sistema organizzativo generale, nonché svolgendo, di intesa con la Confcommercio, eventuale azione conciliativa in caso di contrasto di interessi;
- espleta ogni altro compito che da deliberati degli Organi statutari sia ad essa direttamente affidato.
ART. 3
ORGANIZZAZIONI COSTITUENTI ED ADERENTI
- Confturismo è articolata in Organizzazioni Costituenti, Aderenti ed Aggregate.
- Sono Organizzazioni Costituenti le seguenti Associazioni Nazionali di categoria:
- Federazione delle Associazioni Italiane dei Complessi Turistico-Ricettivi all'Aria Aperta – FAITA-FEDERCAMPING
- Federazione delle Associazioni Italiane Alberghi e Turismo – FEDERALBERGHI
- Federazione Italiana delle Associazioni delle Imprese di Viaggio e Turismo – FIAVET
- Federazione Italiana Pubblici Esercizi – FIPE
- Federazione Italiana Residence – RESCASA
- Federazione Italiana Imprese Turistiche Nautiche - FEDERNAUTICA
- Sono Organizzazioni Aderenti le Associazioni Nazionali di categoria, aderenti direttamente o indirettamente a Confcommercio, diverse dalle Associazioni di cui al precedente comma, che associno imprese turistiche così come definite dalla legislazione vigente.
- Possono inoltre aderire, in qualità di Organizzazioni Aggregate, ed in base a specifiche condizioni e modalità deliberate dal Comitato Direttivo, Enti, Organismi, Strutture, che svolgano attività nel settore o in favore delle imprese turistiche, Sindacati e Gruppi di aziende organizzate che svolgano attività turistica di rilevante interesse nazionale, previo parere favorevole dell’Associazione nazionale di categoria costituente interessata.
ART. 4
ADESIONE – DECADENZA E RECESSO
- Per aderire a Confturismo, successivamente alla sua costituzione, i soggetti di cui all'art. 3 del presente Statuto devono presentare domanda sottoscritta dal proprio Presidente o legale rappresentante. Su tale domanda delibera inappellabilmente il Comitato Direttivo sentita la Confcommercio.
- La partecipazione a Confturismo impegna Organizzazioni, Strutture e Soggetti di cui all'art. 3, fatto salvo il principio di autonomia ed indipendenza per gli aspetti di rappresentanza e tutela specifica delle proprie imprese, al rispetto sostanziale delle decisioni assunte dagli Organi di Confturismo e del ruolo di rappresentanza unitaria attribuito a Confturismo stessa relativamente alle problematiche di carattere generale che investono nella sua interezza il settore del Turismo.
- La partecipazione a Confturismo impegna altresì Organizzazioni, Strutture e Soggetti di cui all'art. 3 al rispetto del presente Statuto e di quello della Confcommercio, nonché all'utilizzo, nelle relazioni esterne e con i media, del logo unitario approvato dagli Organi.
- L’adesione impegna a tutti gli effetti di legge e statutari per un biennio, con inizio dal 1° gennaio o dal 1° luglio successivi alla data di adesione. Da tale data decorrono tutti gli obblighi ed i diritti sociali. L’adesione si intende tacitamente rinnovata di bennio in bennio se non sia stato presentato formale atto di dimissioni almeno tre mesi prima della scadenza a mezzo lettera raccomandata.
- La qualità di componente il sistema organizzativo di Confturismo si perde:
- per recesso secondo i modi e nei termini di cui al precedente comma 4;
- per decadenza deliberata dal Comitato Direttivo in seguito a gravi contrasti con gli indirizzi di politica generale del sistema organizzativo confederale o per grave o ripetuta violazione delle norme del presente statuto o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione;
- per mancato adempimento degli obblighi finanziari assunti con la partecipazione a Confturismo.
ART. 5
ORGANI
- Sono Organi di Confturismo:
- il Consiglio Generale;
- il Comitato Direttivo;
- il Presidente
ART. 6
DURATA E SVOLGIMENTO DELLE CARICHE
- Gli Organi previsti dal presente Statuto vengono eletti a scrutinio segreto.
- I componenti gli Organi decadono automaticamente dalla carica in caso di assenza ingiustificata per tre sedute consecutive. Il componente dell’Organo che cessi di ricoprire nell’Organizzazione di provenienza la carica in virtù della quale è stato eletto nell’Organo decade automaticamente dallo stesso.
- Le cariche elettive hanno la durata di quattro anni.
- Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta, su pronuncia del Comitato Direttivo, sentiti i competenti Organi della Confcommercio, chi abbia violato ripetutamente o in maniera grave le norme del presente Statuto o di quello della Confcommercio.
ART. 7
CONSIGLIO GENERALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE
- Il Consiglio Generale è composto da:
- Il Presidente ed ulteriori tre delegati per ciascuna delle Organizzazioni di cui al 2° comma del precedente art. 3;
- Il Presidente per ciascuna delle Organizzazioni di cui al 3° comma del precedente articolo 3;
- Il Presidente e due delegati della Conferenza dei Presidenti delle Confturismo Regionali per il Turismo di cui al successivo art. 12;
- Un delegato per ciascuna delle Organizzazioni di cui al 4° comma del precedente art. 3.
- A ciascuna Organizzazione costituente spetta, inoltre, un ulteriore numero di delegati, sulla base del contributo ordinario corrisposto annualmente alla Confturismo secondo le seguenti fasce:
- fino a 5.000 euro, un delegato;
- da 5.000 a 10.000 euro, due delegati;
- oltre 10.000 euro, tre delegati
- Ogni componente il Consiglio ha diritto ad un voto. Ad ogni Presidente di Organizzazione costituente sono attribuiti ulteriori voti, secondo le modalità di cui al precedente comma 2. Il numero dei voti attribuiti ad ogni Organizzazione costituente non può comunque superare il 20% del totale dei voti assegnati in Consiglio.
- Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all'anno su convocazione scritta inviata, anche via e mail, dal Presidente o da chi ne fa le veci, a ciascuna Organizzazione, con almeno 10 giorni di preavviso; deve essere altresì convocato quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti. Il Presidente deve provvedervi entro 20 giorni dalla richiesta; in mancanza vi provvede entro i 15 giorni successivi il Presidente della Confcommercio.
- Le riunioni sono valide:
- in prima convocazione allorché sia presente un numero di componenti che disponga di almeno la metà più uno dei voti assegnati
- in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa un’ora dalla prima convocazione, quando sia presente un numero di componenti che disponga di almeno un terzo dei voti assegnati.
E’ ammessa la delega ad altro Consigliere. Ogni Consigliere non può essere portatore di più di una delega.
- Per le modifiche al presente Statuto e per lo scioglimento di Confturismo è necessaria la presenza di un numero di componenti che disponga di almeno dei due terzi dei voti assegnati e le relative deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno l’80% di essi.
- Nelle votazioni palesi, in caso di parità, la votazione si ripete ed in caso di rinnovata parità la proposta si intende respinta; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta si intende sempre respinta.
- In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più giovane di età.
ART. 8
CONSIGLIO GENERALE: COMPETENZE
- Il Consiglio Generale:
- stabilisce, nell'ambito della proprie funzioni istituzionali, le linee generali della politica di rappresentanza del settore Turismo nonché le iniziative da intraprendere in modo unitario per gli aspetti di comune interesse ovvero per quanto di specifico sia espressamente delegato a Confturismo dalle Organizzazioni del settore;
- elegge ogni quattro anni, tra i Presidenti delle Associazioni Costituenti, il Presidente di Confturismo;
- elegge, ogni quattro anni, tra i Presidenti e i Delegati di cui alle lettere b) e d) del precedente articolo 7, fino a tre componenti il Comitato Direttivo;
- delibera le modifiche al presente Statuto nonché lo scioglimento di Confturismo;
- approva annualmente la relazione sull’attività svolta, il rendiconto finanziario e la misura dei contributi;
- delibera su ogni altro argomento sia posto all'ordine del giorno;
- Le votazioni sono di norma palesi salvo che riguardino persone.
ART. 9
COMITATO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
- Il Comitato Direttivo è composto:
- dal Presidente che lo presiede;
- dai Presidenti delle Organizzazioni costituenti;
- dal Presidente della Conferenza delle Confturismo Regionali del Turismo di cui all'art.12;
- da un numero massimo di tre componenti eletto dal Consiglio Generale;
- da eventuali ulteriori membri, fino ad un massimo di due, cooptati dal Comitato Direttivo stesso e scelti tra persone dotate di competenza o esperienza d'interesse particolare per Confturismo, su proposta del Presidente.
- Ciascuna organizzazione la cui contribuzione rientri nella fascia c) di cui al comma 2 dell’articolo 7 ha diritto a designare un ulteriore componente nel Comitato direttivo.
- Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso scritto di 10 giorni, almeno tre volte l’anno e, comunque, ogni volta che lo ritenga necessario ovvero tutte le volte che lo richieda almeno il 50% dei suoi componenti.
- Ciascun componente ha diritto a un voto. Le sedute sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti e non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
- Le votazioni del Comitato Direttivo sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.
ART. 10
COMITATO DIRETTIVO: COMPETENZE
- Il Comitato Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Generale:
- determina le modalità operative per la migliore attuazione delle iniziative deliberate dagli Organi;
- nomina tra i propri componenti, su proposta del Presidente, due Vicepresidenti che devono essere espressione di Organizzazioni diverse da quella del Presidente e sostituiscono, su incarico del Presidente, quest’ultimo in caso di assenza;
- esamina e delibera sulle domande di ammissione di cui all'art. 4 del presente Statuto;
- delibera in ordine alle designazioni e nomine di cui al precedente art. 2 comma 1° lett. c);
- determina la contribuzione al fondo di finanziamento di Confturismo di cui al successivo art.13 e predispone annualmente la relazione sull'attività svolta nonché il rendiconto finanziario da sottoporre all'approvazione del Consiglio Generale;
ART. 11
PRESIDENTE
- Il Presidente rappresenta Confturismo ad ogni effetto di legge e statutario; ha potere di firma che può delegare.
- Il Presidente inoltre:
- ha la gestione ordinaria di Confturismo; attua le deliberazioni degli Organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari;
- convoca e presiede le riunioni di Consiglio Generale e di Comitato Direttivo;
- può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell'interesse di Confturismo;
- In caso di vacanza della carica di Presidente, il Vicepresidente più anziano ne assume le funzioni quale Presidente Interinale e convoca, entro 90 giorni dalla vacanza, il Consiglio Generale che provvede alla elezione del nuovo Presidente.
ART. 12
CONFTURISMO REGIONALI E CONFERENZA DEI PRESIDENTI
- Le Organizzazioni Costituenti aventi articolazione territoriale danno vita a strutture di Confturismo, di norma a livello regionale, previo parere conforme delle Organizzazioni Nazionali Costituenti Confturismo.
- E' costituita, d'intesa con Confcommercio, la Conferenza dei Presidenti delle Confturismo Regionali delle quali fanno parte le articolazioni regionali delle organizzazioni costituenti Confturismo.
- La Conferenza assicura, in seno a Confturismo, la rappresentanza dei bisogni e delle iniziative in materia di turismo delle Organizzazioni costituenti il sistema territoriale di rappresentanza di Confcommercio e delle organizzazioni costituenti Confturismo, formula proposte per l'attività di Confturismo e favorisce a tutti i livelli l'armonizzazione delle linee generali della politica di rappresentanza del settore turismo.
- A tale scopo la Conferenza organizza liberamente i propri lavori, elegge tra i suoi componenti il Presidente e designa due delegati che partecipano agli organi di Confturismo secondo quanto disciplinato dal presente Statuto.
- Ai lavori della Conferenza partecipa il Presidente di Confturismo o un suo delegato.
- Ai fini di quanto previsto dal presente articolo le Associazioni delle Province Autonome di Trento e Bolzano sono equiparate alle Unioni Regionali.
ART. 13
FONDO DI FINANZIAMENTO E FUNZIONAMENTO
- Confturismo e Confcommercio regolano, con apposito protocollo d'intesa, la costituzione e la gestione del Fondo di finanziamento finalizzato al funzionamento ordinario di Confturismo ed alla attuazione delle iniziative deliberate dagli Organi.
- Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente Statuto il Comitato Direttivo elabora il regolamento del Fondo di finanziamento e funzionamento di Confturismo, alimentato anche dalle risorse di cui all’articolo 1, comma 2, che dovrà essere approvato dal Consiglio generale.
- Confturismo si avvale per il proprio funzionamento e per la attuazione delle iniziative deliberate dagli Organi delle risorse tecniche e professionali messe a disposizione dalla Confcommercio, nonché della attività del Comitato dei Direttori delle organizzazioni costituenti.
ART. 14
COORDINATORE NAZIONALE
- Su proposta del Presidente il Comitato direttivo nomina il coordinatore nazionale di Confturismo. Il coordinatore nazionale:
- coadiuva il Presidente nell’esecuzione delle attività dell’organizzazione;
- ha la responsabilità del funzionamento degli uffici di Confturismo;
- può rappresentare, su incarico del Presidente, l’organizzazione;
- si avvale del Comitato dei Direttori per le funzioni previste dal successivo articolo 15.
ART. 15
COMITATO DEI DIRETTORI
- E’ costituito il Comitato dei Direttori al quale partecipano i direttori ed i segretari delle organizzazioni di Confturismo con funzioni di assistenza tecnica e consultive degli organi.
ART. 16
DISPOSIZIONI FINALI
- Gli Statuti delle Confturismo Regionali dovranno essere elaborati sulla base dello statuto tipo indicato da Confturismo . In ogni caso, dovranno essere conformi ai principi ispiratori del presente statuto. L’uso del marchio di Confturismo per l’utilizzo da parte delle realtà associative del sistema ai fini di attività esterne, dovrà essere preventivamente concordato con Confturismo che ne detiene la proprietà.
- Le controversie fra le Organizzazioni di Confturismo sono regolate dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio, previo esame in prima istanza del Comitato Direttivo.
- Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto di Confcommercio.
ART. 17
NORMA TRANSITORIA
- Il presente Statuto entra in vigore dalla data odierna
- Tutti gli organi in atto alla data di entrata in vigore del presente statuto e non ancora scaduti, dureranno in carica fino alla scadenza prevista dal comma 3 dell’articolo 6
- Il presente statuto è depositato agli atti della Confcommercio ai fini della sua registrazione.
- Le Confturismo costituite a livello territoriale adegueranno i propri Statuti in base ai principi ispiratori del presente Statuto e da quello tipo di cui all’articolo 16, comma 1, entro sei mesi dalla data di approvazione del presente Statuto.
- Le Associazioni o Sindacati Nazionali aderenti a Confturismo alla data di entrata in vigore del presente Statuto, mantengono la qualifica di organizzazioni aderenti ex art. 3 comma 3 anche se associano imprese non definite turistiche dalla legislazione vigente.






