Statuto Confturismo

TESTO APPROVATO DAL CONSIGLIO GENERALE NELLA RIUNIONE DEL 13 FEBBRAIO 2015
MILANO – BIT FIERA MILANO RHO – STAND CONFTURISMO

Elenco articoli:

ART. 1

DENOMINAZIONE E AMBITI DI RAPPRESENTANZA
  1. Confturismo è l’espressione unitaria delle Organizzazioni nazionali rappresentative delle imprese e delle professioni turistiche aderenti a Confcommercio Imprese per l’Italia (di seguito per brevità “Confcommercio”) ed è da esse promossa, nell’ambito ed unitamente a Confcommercio.
  2. Confturismo è altresì la struttura associativa di coordinamento per il comparto del turismo promossa da Confcommercio, ai sensi dell’art. 13 comma 14 e 15 dello Statuto Confederale.
  3. Confturismo accetta e rispetta lo Statuto, il Codice Etico ed i Regolamenti di Confcommercio nonché i deliberati degli Organi Confederali.
  4. Confturismo non ha fini di lucro e non può avere vincoli con partiti e movimenti politici.
  5. . Confturismo ha sede a Roma presso la sede di Confcommercio.

ART. 2

FINALITÀ
  1. Confturismo, nell’interesse generale delle Organizzazioni di cui è espressione ed in coordinamento con Confcommercio:
    1. promuove e tutela gli interessi morali, sociali ed economici del settore del Turismo e ne valorizza l’immagine e la valenza qualitativa, rappresentandolo nella sua globalità nei confronti di qualsiasi organismo, sia pubblico sia privato, in armonia con gli indirizzi di Confcommercio e delle singole Organizzazioni Associate;
    2. favorisce le relazioni tra le Organizzazioni aderenti per lo studio e la risoluzione dei problemi di comune interesse fornendo eventualmente i necessari supporti di carattere tecnico ed operativo;
    3. partecipa, sentita Confcommercio, ad enti, organi e commissioni nazionali ed internazionali nei quali la rappresentanza generale ed unitaria del settore del Turismo sia prevista, richiesta o consentita, provvedendo alla designazione dei propri rappresentanti;
    4. promuove ogni azione utile a favorire la crescita e lo sviluppo delle Organizzazioni aderenti valorizzando nel contempo tutte le componenti territoriali del sistema organizzativo generale nonché svolgendo, d’intesa con Confcommercio, eventuale azione conciliativa in caso di contrasto di interessi;
    5. espleta ogni altro compito che da deliberati degli Organi statutari sia ad essa direttamente affidato.

ART. 3

ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE
  1. Le Organizzazioni Associate a Confturismo si distinguono in:
    1. fondatrici
    2. aderenti.
  2. Sono Organizzazioni Associate fondatrici le Associazioni e Federazioni Nazionali di Categoria aderenti a Confcommercio:
    1. FAITA – FEDERCAMPING
    2. FEDERALBERGHI
    3. FIAVET
    4. FIPE
    5. RESCASA
    6. ANBBA
    7. FEDERVIAGGIO

    già inquadrate in Confturismo – in qualità di Organizzazioni costituenti e aderenti – alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

  3. Possono inoltre aderire a Confturismo – in qualità di Organizzazioni Associate aderenti – le altre Associazioni e le Federazioni Nazionali di Categoria nonché le Federazioni di Settore Nazionali aderenti a Confcommercio il cui ambito di rappresentanza ricada nella definizione dell’art. 1 comma 1 del presente Statuto.
  4. Non può essere ammessa come Organizzazione Associata aderente a Confturismo più di una Associazione o Federazione Nazionale di Categoria per lo stesso ambito di rappresentanza settoriale o categoriale né possono essere ammesse Associazioni o Federazioni Nazionali di Categoria o settore che presentino sovrapposizioni attuali o potenziali con le categorie e i settori e rappresentati dalle Organizzazioni già Associate a Confturismo.

ART. 4

IMPEGNI DELLE ORGANIZZAZIONI ASSOCIATE – DECADENZA E RECESSO
  1. Per aderire a Confturismo le Organizzazioni presentano domanda sottoscritta dal proprio Presidente o legale rappresentante. Su tale domanda delibera il Comitato Direttivo di Confturismo. In caso di mancata accettazione della domanda di adesione presentata – la cui motivazione sarà espressa dal Comitato Direttivo – l’Organizzazione richiedente potrà ricorrere al Collegio dei Probiviri di Confcommercio entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione di mancata accettazione.
  2. Le Organizzazioni Associate a Confturismo, fatto salvo il principio di autonomia ed indipendenza per gli aspetti di rappresentanza e tutela specifica delle proprie imprese, sono tenute al rispetto sostanziale delle decisioni assunte dagli Organi di Confturismo e del ruolo di rappresentanza unitaria attribuito a Confturismo stessa relativamente alle problematiche di carattere generale che investono nella sua interezza il settore del Turismo. Sono altresì tenute al rispetto del presente Statuto nonché all’utilizzo, nelle relazioni esterne e con i media, del logo unitario approvato dagli Organi, del quale Confturismo detiene la proprietà.
  3. La qualifica di Organizzazione Associata a Confturismo viene automaticamente persa dalle Organizzazioni che recedano o decadano dalla qualifica di aderente a Confcommercio. Viene persa altresì per recesso, comunicato in forma scritta a Confturismo dal Presidente o legale rappresentante, oppure per decadenza deliberata dal Comitato Direttivo di Confturismo in seguito a grave o ripetuta violazione delle norme del presente Statuto, o per la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l’ammissione.
  4. La perdita della qualità di Organizzazione Associata a Confturismo non esonera dal rispetto degli impegni finanziari eventualmente assunti per effetto della partecipazione a Confturismo e comporta comunque la rinuncia ad ogni diritto sul patrimonio sociale.

ART. 5

ORGANI
  1. Sono Organi di Confturismo:
    1. il Consiglio Generale;
    2. il Comitato Direttivo;
    3. il Presidente.

ART. 6

REQUISITI, SVOLGIMENTO E DURATA DELLE CARICHE, MODALITA’ DI RIUNIONE DEGLI ORGANI
  1. I componenti degli Organi di Confturismo, laddove è prevista l’elezione, sono eletti a scrutinio segreto e non possono delegare ad altri le proprie funzioni se non nei casi previsti dal presente Statuto.
  2. I componenti degli Organi decadono automaticamente dalla carica nel momento in cui cessino di ricoprire nell’Organizzazione di provenienza la carica in virtù della quale sono stati eletti nell’Organo o per revoca della designazione operata dell’Organizzazione Associata di cui sono espressione.
  3. Le cariche hanno la durata di cinque anni.
  4. Non può assumere cariche o decade dalla carica ricoperta, su pronuncia del Comitato Direttivo sentiti i competenti Organi di Confcommercio, chi abbia violato ripetutamente o in maniera grave le norme del presente Statuto o di quello di Confcommercio.
  5. Le riunioni degli Organi di Confturismo si possono validamente effettuare anche a distanza con l’uso di strumenti telematici in video e audio conferenza.

ART. 7

 CONSIGLIO GENERALE: COMPOSIZIONE E CONVOCAZIONE
  1. Il Consiglio Generale è composto:
    1. dal Presidente di ciascuna delle Organizzazioni Associate o da suo delegato;
    2. da ulteriori componenti designati dalle Organizzazioni Associate fondatrici, in ragione di:
      FAITA – FEDERCAMPING: n.3 componenti.
      FEDERALBERGHI: n.5 componenti.
      FIAVET: n.3 componenti.
      FIPE: n.5 componenti.
      RESCASA: n.2 componenti.
      ANBBA: n.1 componente.
      FEDERVIAGGIO: n.2 componenti.
  2. Ogni componente del Consiglio ha diritto ad un voto.
  3. Il Consiglio Generale si riunisce almeno una volta all’anno su convocazione scritta inviata, anche via posta elettronica, dal Presidente a ciascuna Organizzazione Associate, con almeno 10 giorni di preavviso. Deve essere altresì convocato quando lo richiedano almeno i due terzi dei componenti. Il Presidente deve provvedervi entro 20 giorni dalla richiesta.
  4. Le riunioni sono valide:
    1. in prima convocazione allorché sia presente un numero di componenti che disponga di almeno la metà più uno dei voti assegnati e purché sia presente almeno la metà dei componenti espressione delle Organizzazioni Associate fondatrici;
    2. in seconda convocazione, che può aver luogo nello stesso giorno trascorsa non meno di un’ora dalla prima convocazione, quando sia presente un numero di componenti che disponga di almeno un terzo dei voti assegnati e purché sia presente almeno un terzo dei componenti espressione delle Organizzazioni Associate fondatrici;
  5. Le deliberazioni sono valide se assunte con il consenso della metà più uno dei voti rappresentati, purché con voto favorevole di almeno la metà dei componenti presenti espressione delle Organizzazioni Associate fondatrici.
  6. E’ ammessa la delega ad altro componente del Consiglio Generale espressione della stessa categoria associativa come definita all’art. 3 comma 1 del presente Statuto. Ogni componente non può essere portatore di più di una delega.
  7. Per le modifiche al presente Statuto e per lo scioglimento di Confturismo è necessaria la presenza di un numero di componenti che disponga di almeno due terzi dei voti assegnati e le relative deliberazioni sono valide se assunte con il voto favorevole di almeno l’80% di essi, purché con voto favorevole di almeno l’80% dei componenti presenti espressione delle Organizzazioni Associate fondatrici.
  8. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, la votazione si ripete ed in caso di rinnovata parità la proposta si intende respinta; nelle votazioni segrete, in caso di parità, la proposta si intende sempre respinta.
    In caso di parità di voto alle elezioni delle cariche sociali si dichiarerà eletto il più giovane di età.

ART. 8

 CONSIGLIO GENERALE: COMPETENZE
  1. Il Consiglio Generale, in stretta sinergia con il sistema Confederale:
    1. stabilisce, nell’ambito della proprie funzioni istituzionali, le linee generali della politica di rappresentanza del settore Turismo da adottare, nonché le iniziative da intraprendere in modo unitario ed in stretta sinergia con quelle del sistema Confederale per gli aspetti di comune interesse agli aderenti, ovvero per quanto di specifico sia espressamente delegato a Confturismo dalle Organizzazioni del settore;
    2. elegge ogni cinque anni, tra i componenti del Consiglio Generale su designazione del Presidente di Confcommercio, il Presidente di Confturismo;
    3. elegge, ogni cinque anni, tra i componenti di cui al precedente articolo 7 comma 1 lettera b), n.6 componenti del Comitato Direttivo dei quali n.1 tra i componenti espressione di FEDERALBERGHI, n.1 tra i componenti espressione di FIPE e n.4 fra i componenti di FAITA – FEDERCAMPING, FIAVET, RESCASA, ANBBA e FEDERVIAGGIO in ragione di non più di uno per ciascuna di esse;
    4. determina ogni cinque anni – tra un minimo di 1 ed un massimo di 3 – il numero dei componenti del Comitato Direttivo da eleggere tra i Presidenti delle Organizzazioni Associate aderenti o loro delegati e procede alla relativa elezione;
    5. in caso di dimissioni o decadenza di uno o più componenti del Comitato Direttivo eletti ai sensi dei precedenti punti c) ed d), il Consiglio Generale provvede ad integrare l’Organo con nuove elezioni nel corso della sua prima riunione. I componenti così eletti restano in carica fino alla scadenza naturale della carica del precedente componente dell’Organo così integrato;
    6. delibera le modifiche al presente Statuto nonché lo scioglimento di Confturismo;
    7. approva annualmente la relazione sull’attività svolta, il rendiconto finanziario ed il piano delle attività previste di Confturismo, con la quantificazione previsionale delle relative risorse necessarie;
    8. delibera su ogni altro argomento sia posto all’ordine del giorno.
  2. Le votazioni sono di norma palesi salvo che riguardino persone.

ART. 9

 COMITATO DIRETTIVO: COMPOSIZIONE
  1. Il Comitato Direttivo è composto:
    1. dal Presidente di Confturismo, che lo presiede;
    2. dal Presidente di ciascuna delle Organizzazioni Associate fondatrici o da suo delegato;
    3. da n.6 componenti eletti dal Consiglio Generale secondo quanto previsto all’art.8 comma 1 lett. c) del presente Statuto;
    4. da un numero compreso tra 1 e 3 componenti, eletti dal Consiglio Generale fra i Presidenti delle Organizzazioni Associate aderenti o loro delegati, stabilito dal Consiglio Generale secondo quanto previsto all’art. 8 comma 1 lettera d) del presente Statuto.
  2. Il Comitato Direttivo è convocato dal Presidente, con preavviso scritto di non meno di 10 giorni, almeno tre volte l’anno e, comunque, ogni volta che lo richieda almeno il 50% dei suoi componenti.
  3. Ciascun componente ha diritto a un voto. Le sedute sono valide se risulta presente, anche per delga, la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei voti rappresentati. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale la parte che comprende il voto del Presidente; nelle votazioni segrete la proposta si intende respinta.
  4. Le votazioni del Comitato Direttivo sono di norma palesi, salvo che riguardino persone.
  5. E’ ammessa la delega ad altro componente del Comitato Direttivo. Ogni componente non può essere portatore di più di una delega.

ART. 10

 COMITATO DIRETTIVO: COMPETENZE
  1. Il Comitato Direttivo, nel quadro degli indirizzi generali fissati dal Consiglio Generale e in stretta sinergia con il sistema Confederale:
    1. determina le modalità operative per la migliore attuazione delle iniziative deliberate dagli Organi;
    2. elegge tra i propri componenti, su proposta del Presidente, tre Vice Presidenti che devono essere espressione di Organizzazioni Associate diverse da quella del Presidente e che lo sostituiscono, su incarico del Presidente stesso, in caso di suo impedimento temporaneo;
    3. esamina e delibera sulle domande di ammissione di cui all’art. 4 comma 1 del presente Statuto;
    4. delibera in ordine alle designazioni e nomine che Confturismo venga chiamata ad operare;
    5. predispone annualmente – per l’analisi e l’approvazione da parte del Consiglio Generale – la relazione sull’attività svolta, il rendiconto finanziario ed il piano delle attività previste di Confturismo, con la quantificazione previsionale delle relative risorse necessarie.

ART. 11

PRESIDENTE
  1. Il Presidente, rappresenta Confturismo ad ogni effetto di legge e statutario ed ha potere di firma, che può delegare.
  2. Il Presidente inoltre:
    1. ha la gestione ordinaria di Confturismo; attua le deliberazioni degli Organi collegiali ed adotta i provvedimenti necessari per il conseguimento dei fini statutari;
    2. convoca e presiede le riunioni di Consiglio Generale e di Comitato Direttivo;
    3. può compiere tutti gli atti, non demandati dallo Statuto ad altri Organi, che si rendano necessari nell’interesse di Confturismo;
    4. promuove la costituzione delle Confturismo regionali, in armonia con il Sistema Confederale regionale, e ne favorisce il coordinamento delle attività;
    5. convoca almeno una volta l’anno in riunione collegiale i Presidenti delle Confturismo regionali secondo quanto previsto all’art.12 comma 2 del presente Statuto.
  3. In caso di dimissioni o di impedimento permanente del Presidente, il Vice Presidente più anziano ne assume temporaneamente le funzioni quale Presidente ad interim. Egli convoca, entro 90 giorni dall’assunzione ad interim della carica, il Consiglio Generale che provvede all’elezione del nuovo Presidente avendo nel frattempo acquisito la designazione formulata dal Presidente di Confcommercio. Il nuovo Presidente di Confturismo così eletto resta in carica fino all’originaria scadenza naturale elettiva dell’Organo.

ART. 12

CONFTURISMO REGIONALI
  1. Le Organizzazioni Associate aventi articolazione territoriale danno vita a strutture di Confturismo, a livello regionale, nell’ambito delle Unioni regionali di Confcommercio. Gli Statuti delle Confturismo regionali, preventivamente sottoposti all’esame e parere del Comitato Direttivo di Confturismo, dovranno essere conformi ai principi ispiratori del presente Statuto.
  2. Al fine di assicurare che vengano rappresentate, in seno a Confturismo, le istanze e le iniziative in materia di turismo delle organizzazioni costituenti il sistema territoriale di rappresentanza di Confcommercio e delle Organizzazioni Associate a Confturismo e favorire, a tutti i livelli, l’armonizzazione delle linee generali delle politiche dedicate al settore, il Presidente di Confturismo convoca almeno una volta l’anno in riunione collegiale – aperta alla partecipazione dei componenti del Consiglio Generale e del Comitato Direttivo – i Presidenti delle Confturismo regionali, ove costituite.
  3. Ai fini di quanto previsto dal presente articolo, le articolazioni territoriali delle Organizzazioni Associate a Confturismo e le Unioni provinciali di Confcommercio delle Provincie Autonome di Trento e di Bolzano, sono considerate di livello regionale.

ART. 13

RISORSE OPERATIVE
  1. Confturismo si avvale, per lo svolgimento della propria attività, delle risorse finanziarie, tecniche, logistiche e professionali messe a disposizione da Confcommercio.
  2. Il Responsabile del Settore Turismo di Confcommercio assicura le funzioni segreteria tecnica di Confturismo, assiste il Presidente nell’assolvimento dei compiti a lui attribuiti e partecipa alle riunioni degli Organi collegiali di Confturismo con funzione di Segretario.
  3. Il piano delle attività previste di Confturismo, con la quantificazione previsionale delle relative risorse necessarie, viene sottoposto annualmente a Confcommercio che, verificatane la congruenza con le proprie previsioni di bilancio, provvede a metterle a disposizione.
  4. In prima applicazione del presente Statuto e fino ad esaurimento di queste, Confturismo si avvale, per lo svolgimento della propria attività, delle risorse finanziarie costituite dai risultati delle gestioni degli esercizi precedenti.

ART. 14

COMITATO DEI DIRETTORI
  1. E’ costituito – con funzioni di assistenza tecnica e consultive degli Organi – il Comitato dei Direttori al quale partecipano i Direttori ed i Segretari delle Organizzazioni Associate nonché il Responsabile del Settore Turismo di Confcommercio che ne convoca le riunioni.

ART. 15

CONTROVERSIE E RICHIAMO ALLO STATUTO DI CONFCOMMERCIO
  1. Le controversie fra le Organizzazioni Associate nonché fra queste e Confturismo sono regolate dal Collegio dei Probiviri di Confcommercio, previo esame in prima istanza del Comitato Direttivo.
  2. Al Collegio dei Probiviri di Confcommercio compete altresì in via esclusiva, secondo quanto stabilito all’art.4 comma 1 del presente Statuto, il pronunciamento sui ricorsi in merito alla mancata accettazione della domanda di adesione a Confturismo eventualmente presentati dalle Organizzazioni proponenti.
  3. Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le norme dello Statuto e del Codice Etico di Confcommercio.
  4. Confturismo dichiara di accettare le deliberazioni del Collegio dei Probiviri di Confcommercio, nonché la clausola compromissoria e le decisioni del Collegio arbitrale, come previsto dall’art. 41 dello Statuto Confederale.

ART. 16

NORMA TRANSITORIA
  1. Il presente Statuto entra in vigore alla data della sua approvazione da parte del Consiglio Generale.
  2. Tutti gli Organi in essere alla data di entrata in vigore del presente Statuto scadono automaticamente tranne il Presidente, che resta in carica ad interim per la gestione dell’ordinaria amministrazione. Questi provvede tempestivamente – con preavviso minimo di 4 giorni in deroga a quanto stabilito all’art. 7 comma 3 del presente Statuto – a riunire il Consiglio Generale mediante convocazione che indirizza alle sedi delle Organizzazioni Associate fondatrici. La convocazione dovrà prevedere all’ordine del giorno l’elezione del Presidente di Confturismo e di n.6 componenti elettivi del Comitato Direttivo secondo quanto stabilito all’art. 8 comma 1 lettera c).
  3. Il Presidente di Confturismo, designato dal Presidente di Confcommercio ed eletto dal Consiglio Generale così riunito, dovrà convocare, entro 30 giorni dall’assunzione della carica, il Comitato Direttivo. La convocazione della prima riunione dovrà prevedere all’ordine del giorno l’elezione dei Vice Presidenti secondo quanto indicato all’art. 10 comma 1 lettera b) del presente Statuto.
  4. Tutti gli Organi così composti ed eletti, andranno a scadenza con la prima riunione del Consiglio Generale dell’anno 2015 e in detta occasione si provvederà al rinnovo di tutte le cariche con mandato quinquennale, come previsto dal presente Statuto.

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